Nuova procedura di sospensione gare per cori razzisti

Con riferimento alla ‘Tutela dell’ordine pubblico in occasione delle gare’, il Consiglio Federale ha approvato all’unanimità la modifica dell’art. 62 delle NOIF così come proposto dal presidente Gravina, con particolare riguardo ai campionati nazionali.

Nello specifico, su segnalazione del responsabile dell’ordine pubblico in servizio allo stadio o dei collaboratori della Procura Federale in caso di cori o striscioni razzisti e discriminatori, viene introdotta l’interruzione temporanea della gara ad opera dell’arbitro e viene disposto che l’annuncio al pubblico venga dato a gioco fermo (con i giocatori al centro del campo).

Resta immutata la competenza del responsabile dell’ordine pubblico a non dare inizio, a sospendere, anche definitivamente, la gara. Nei campionati dei dilettanti, in caso di assenza delle predette figure, il provvedimento viene assunto dall’arbitro.

Parimenti, con la modifica dell’art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva, sono state reintrodotte le esimenti e le attenuanti per i casi di razzismo e discriminazione con l’obiettivo di riconoscere alle società e ai tifosi per bene di dare segnali molto importanti.

fonte aia-figc.it

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